Sicurezza impianti
Un discorso analogo a quello atto per l’agibilità può essere fatto anche per quanto riguarda la certificazione di conformità degli impianti alle norme di sicurezza (anche perché tali certificati di conformità sono per i fabbricati di nuova costruzione, condizioneindispensabile per il rilascio dell’agibilità). Per legge (D.P.R. 447/91, art. 9 – del regolamento di attuazione della legge 46/1990) detti certificati di conformità debbono essere conservati dai proprietari e consegnati ai propri aventi causa in caso di trasferimento dell’immobile a qualsiasi titolo nonché
devono essere consegnati in copia a chi utilizza i locali ( ad esempio il locatario ). Per la violazione degli obblighi previsti dalla legge 46/1990 sono previste sanzioni di tipo amministrativo.
Pertanto se da un lato si deve ribadire che PER LA COMMERCIABILITA’ degli edifici e per la validità degli atti comportanti il trasferimento degli stessi NON E’ NECESSARIA la menzione della certificazione sulla sicurezza degli impianti, dall’altro qualora sia venduto un edificio privo di tale certificazione o sul quale non siano mai stati eseguiti gli interventi di adeguamento, si pone l’esigenza di informare l’acquirente e di regolamentare i rapporti tra le parti al fine di evitare l’insorgere di future contestazioni.
Quindi sarà quanto mai opportuno precisare:
- se gli interventi di adeguamento degli impianti sono già stati realizzati e se sono state rilasciate le relative certificazioni (con conseguente obbligo del promittente venditore di consegna al momento della stipula del rogito);
- se al contrario tali interventi di adeguamento non sono ancora stati realizzati, con la conseguenza, che in questo caso si dovrà precisare a chi faranno carico tali interventi (eventualmente esonerando da responsabilità il promittente venditore).
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