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14 六月 2012 在 博客

Ai fini della validità del contratto preliminare, non è strettamente necessario menzionare gli estremi dei titoli edilizi abilitativi, non ritenendosi applicabili al preliminare, in quanto contratto ad effetti obbligatori, le disposizioni degli artt. 46 D .P.R.380/2001 (Testo Unico in materia edilizia) e 40 legge 47/1985.

Tuttavia una corretta tecnica redazionale di un contratto preliminare, volta ad assicurare alle parti le tutele previste dall’ordinamento, esige che anche nel preliminare vengano menzionati gli estremi dei titoli edilizi (la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che in assenza di tali menzioni il giudice non possa pronunciare la sentenza di trasferimento prevista dall’art. 2932 c.c .. in quanto le menzioni richieste a pena di nullità per la stipulazione di atti aventi per oggetto diritti reali, indirettamente influiscono anche sui presupposti per la pronuncia della sentenza di cui all’art. 2932 c.c. che ha funzione sostitutiva di un atto negoziale. Sotto questo profilo, pertanto, l’indicazione,degli estremi del titolo edilizio, è presupposto necessario per ottenere l’esecuzione in forma specifica del contratto a sensi dell’art. 2932 c.c.).

A tal fine verranno menzionati, a seconda dell’epoca di costruzione, gli estremi:

- della licenza edilizia
- della concessione edilizia
- del permesso di costruire
- della denuncia di inizio attività
- del titolo abilitativo in sanatoria
- della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per gli interventi anteriori all’1 settembre 1967.

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