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A praticabilidade

13 Junho 2012 in Blog

Non è richiesta invece, ai fini dell’esecuzione in forma specifica del preliminare la menzione del rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità. Tuttavia qualora debba essere venduto un edificio privo di tale certificato si pone un problema di corretta informazione dell’acquirente e di regolamentazione dei rapporti tra le parti al fine di evitare l’insorgere di future contestazioni. Infatti se la vendita di un immobile abitativo privo dell’agibilità non è nulla per illiceità dell’oggetto, tuttavia della stessa può essere richiesta la risoluzione se il venditore abbia assunto anche implicitamente l’obbligo di curare il rilascio dell’agibilità; a meno che, essendo dimostrato che l’immobile presenta tutte le caratteristiche necessarie per l’uso che gli è proprio e che l’agibilità possa essere agevolmente ottenuta,
il giudice ritenga di scarsa importanza l’inadempimento.

Per questa ragione già in occasione della stipula del preliminare sarà opportuno stabilire:
- se la stipula del rogito definitivo è subordinata al rilascio dell’agibilità o al contrario essere ceduto al grezzo o comunque privo delle opere di finitura senza le quali non sarebbe comunque
possibile ottenere l’agibilità;
- in quest’ultimo caso a chi farà carico l’onere di realizzare le opere di completamento e di finitura e di chiedere il rilascio dell’agibilità;
- quali saranno le conseguenze tra le parti nel caso in cui il Comune dovesse negare il rilascio dell’agibilità, ed a chi farà carico l’onere degli eventuali interventi richiesti per il rilascio dell’agibilità stessa.

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